Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Contributi a  fondo  perduto  e  credito  d'imposta  per  le  imprese
                             turistiche 
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della   linea   progettuale   «   Miglioramento    delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit
» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui  al  comma
4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80  per
cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui  al  comma  5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
  2. Ai soggetti di cui  al  comma  4  e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro per ciascun beneficiario.  Il  contributo  a  fondo  perduto  e'
riconosciuto per un importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'
essere aumentato anche cumulativamente: 
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento; 
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese  o  le  societa'
aventi   i   requisiti   previsti   per   l'imprenditoria   femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, per le societa' cooperative e le societa'  di  persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le
societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in
misura non inferiore ai due terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di
amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani,  e
per le imprese  individuali  gestite  da  giovani,  che  operano  nel
settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per  giovani  si
intendono le persone con eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni
non compiuti alla data di presentazione della domanda; 
    c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le societa' la
cui sede operativa e' ubicata nei territori  delle  regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione. 
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,   alle   imprese   che   esercitano   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle  pertinenti  norme  regionali,  alle  imprese  che   gestiscono
strutture  ricettive  all'aria  aperta,  nonche'  alle  imprese   del
comparto  turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
compresi gli stabilimenti balneari,  i  complessi  termali,  i  porti
turistici,  i  parchi  tematici,  inclusi  i   parchi   acquatici   e
faunistici. Gli incentivi sono  riconosciuti  altresi'  alle  imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al  presente
comma. 
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il  servizio
di progettazione, per  eseguire,  nel  rispetto  dei  principi  della
«progettazione universale» di  cui  alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: 
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica; 
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b) del presente comma; 
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, relativamente alle strutture di  cui  all'articolo  3  della
legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
    e) interventi di digitalizzazione,  con  riferimento  alle  spese
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  spese  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche. 
  8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere
dall'anno successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
realizzati, senza applicazione dei limiti  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  A  tal  fine,  il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di  versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dal
Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.
Ai fini del controllo di cui  al  terzo  periodo,  il  Ministero  del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa tra il Ministero del  turismo  e  l'Agenzia  delle  entrate,
l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito concesso, unitamente a  quello  del  contributo  a  fondo
perduto, nonche' le eventuali variazioni e  revoche.  Allo  scopo  di
consentire la regolazione contabile  delle  compensazioni  effettuate
attraverso  il  modello  F24  telematico,  le  risorse  stanziate   a
copertura  del  credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio»  aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato.  Il   credito
d'imposta  e'  cedibile,  in  tutto  o  in  parte,  con  facolta'  di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo
a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del  turismo
provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il
Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti  previsti  dall'articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  si  applica  il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8  agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo pubblica  un  avviso  contenente  le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti  dai
commi 1  e  2,  compresa  l'individuazione  delle  spese  considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai
sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. 
  11. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in  vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi, ai  fini  del  credito
d'imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  79,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2020 n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020 n.  126.  Conseguentemente,  all'articolo
79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
le parole: «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i due periodi d'imposta». 
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e  2  sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  de  minimis  »  e
alla comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,
C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19  ».  Il
Ministero  del  turismo  provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi
inerenti  al  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato   di   cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro
il 31 marzo 2023, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 
  16.  Sono  abrogati  i  commi  2-ter  e  5  dell'articolo  10   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente  articolo
e' garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo  2,  comma
6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e   la   continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo  perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
  17-ter. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. 
  17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  17-bis,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis  a
17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e  donna,  a  norma  dell'articolo  6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 53 (Principi in materia  di  beneficiari  delle
          azioni positive) (legge 25 febbraio 1992, n. 215,  articolo
          2, comma 1). - 1. I principi in materia di azioni  positive
          per l'imprenditoria  femminile  si  rivolgono  ai  seguenti
          soggetti: 
                  a)  le  societa'  cooperative  e  le  societa'   di
          persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento
          da  donne,  le  societa'  di  capitali  le  cui  quote   di
          partecipazione spettino in  misura  non  inferiore  ai  due
          terzi a donne e  i  cui  organi  di  amministrazione  siano
          costituiti per almeno i due  terzi  da  donne,  nonche'  le
          imprese individuali  gestite  da  donne,  che  operino  nei
          settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
          del commercio, del turismo e dei servizi; 
                  b) le imprese, o i loro consorzi, le  associazioni,
          gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a
          capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
          gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
          imprenditoriale o servizi di  consulenza  e  di  assistenza
          tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
          al settanta per cento a donne.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              -  La  legge  20  febbraio  2006,  n.  96   (disciplina
          dell'agriturismo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          marzo 2006, n. 63. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
              - La legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica  ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          marzo 2009, n. 61. S.O. 
              - La legge 9 gennaio  1989,  n.  13  (Disposizioni  per
          favorire il superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere
          architettoniche negli edifici privati) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio
          1996, n. 503 (Regolamento recante norme per  l'eliminazione
          delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi  e
          servizi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          settembre 1996, n. 227, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia): 
                «Art.3 (Definizioni degli interventi edilizi).  -  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
          previsioni legislative e  degli  strumenti  urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                    e.1) la costruzione di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                    e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                    e.3) la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                    e.4) l'installazione  di  torri  e  tralicci  per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                    e.5) l'installazione di manufatti leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                    e.6) gli interventi pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
                    e.7) la realizzazione di depositi di merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante
          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  24
          ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale): 
                «Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure  termali
          sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che: 
                    a) risultano in regola con l'atto di  concessione
          mineraria  o  di  subconcessione   o   con   altro   titolo
          giuridicamente  valido  per  lo  sfruttamento  delle  acque
          minerali utilizzate; 
                    b) utilizzano, per finalita' terapeutiche,  acque
          minerali  e  termali,  nonche'  fanghi,  sia  naturali  sia
          artificialmente  preparati,  muffe  e  simili,   vapori   e
          nebulizzazioni, stufe naturali e  artificiali,  qualora  le
          proprieta' terapeutiche  delle  stesse  acque  siano  state
          riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
          6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
          comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112; 
                    c)   sono   in    possesso    dell'autorizzazione
          regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833; 
                    d)   rispondono   ai    requisiti    strutturali,
          tecnologici  ed  organizzativi  minimi  definiti  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (4). 
                2.  Gli  stabilimenti  termali  possono  erogare,  in
          appositi  e  distinti  locali,  prestazioni  e  trattamenti
          eseguiti sulla superficie del  corpo  umano  il  cui  scopo
          esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
          condizioni,  di   migliorarne   e   proteggerne   l'aspetto
          estetico,   modificandolo   attraverso   l'eliminazione   o
          l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti. 
                3. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  2,
          comma  2,  i  centri  estetici  non  possono   erogare   le
          prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
                4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano promuovono con idonei  provvedimenti  normativi  la
          qualificazione  sanitaria  degli  stabilimenti  termali   e
          l'integrazione  degli  stessi  con   le   altre   strutture
          sanitarie del territorio, in particolare nel settore  della
          riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche  situazioni
          epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria. 
                5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
          sanitario  nazionale,   ai   sensi   di   quanto   previsto
          dall'articolo 4, negli stabilimenti delle  aziende  termali
          accreditate, ai sensi dell'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30   dicembre   1992,   n.   502,   introdotto
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.
          229.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti  per  la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo): 
                «Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di
          un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
          ricettivi).  -  1.  Per  sostenere  la  competitivita'  del
          sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
          per i periodi di imposta 2014, 2015 e  2016  agli  esercizi
          ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
          ancillari, nonche', per una quota non superiore al  10  per
          cento delle risorse di cui al  comma  5,  alle  agenzie  di
          viaggi e ai  tour  operator  che  applicano  lo  studio  di
          settore approvato con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel  supplemento
          straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31
          dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster  10  -
          Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming,  o
          al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo  incoming,
          di  cui  all'allegato  15  annesso  al  citato  decreto  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura  del  trenta
          per cento dei costi sostenuti per investimenti e  attivita'
          di sviluppo di cui al comma  2,  fino  all'importo  massimo
          complessivo di 12.500 euro nei  periodi  di  imposta  sopra
          indicati,  e  comunque  fino  all'esaurimento  dell'importo
          massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
          d'imposta  e'  ripartito  in  tre  quote  annuali  di  pari
          importo. 
                2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto esclusivamente per spese relative a: 
                  a)  impianti   Wi-Fi,   solo   a   condizione   che
          l'esercizio  ricettivo  metta  a  disposizione  dei  propri
          clienti un servizio gratuito di  velocita'  di  connessione
          pari ad almeno 1 Megabit/s in download; 
                  b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
                  c) programmi e sistemi informatici per  la  vendita
          diretta di servizi e pernottamenti,  purche'  in  grado  di
          garantire  gli  standard  di  interoperabilita'   necessari
          all'integrazione con siti e portali di promozione  pubblici
          e  privati  e  di  favorire  l'integrazione   fra   servizi
          ricettivi ed extra-ricettivi; 
                  d)  spazi  e  pubblicita'  per  la   promozione   e
          commercializzazione di servizi  e  pernottamenti  turistici
          sui siti e piattaforme  informatiche  specializzate,  anche
          gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
                  e) servizi di consulenza per la comunicazione e  il
          marketing digitale; 
                  f) strumenti per la promozione digitale di proposte
          e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita'
          per persone con disabilita'; 
                  g) servizi relativi alla formazione del titolare  o
          del personale dipendente ai fini  di  quanto  previsto  dal
          presente comma. 
                2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma  2  i
          costi relativi alla intermediazione commerciale. 
                3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al
          credito  d'imposta  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          Europea agli aiuti «de minimis». Il credito  d'imposta  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
          e   successive   modificazioni,    ed    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, presentando il  modello  F24  esclusivamente
          attraverso  i  servizi  telematici  messi  a   disposizione
          dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto  dell'operazione
          di versamento, secondo modalita'  e  termini  definiti  con
          provvedimento del  Direttore  della  medesima  Agenzia.  La
          prima quota  del  credito  d'imposta  relativo  alle  spese
          effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile  non
          prima del 1°(gradi) gennaio 2015. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  definite  le  tipologie  di  spese
          eleggibili,  le  procedure  per  la  loro   ammissione   al
          beneficio nel rispetto del limite di cui  al  comma  5,  le
          soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di
          spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei  casi
          di  utilizzo  illegittimo  dei  crediti  d'imposta  secondo
          quanto   stabilito   dall'articolo   1,   comma   6,    del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
                4-bis. L'incentivo fiscale  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato  se  i  beni  oggetto  degli   investimenti   sono
          destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa. 
                5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  dei
          crediti d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei  periodi
          di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e  2019  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 17.». 
              - La comunicazione della Commissione UE (2021/C  58/01)
          e' riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C
          58 del 18 febbraio 2021. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del  regolamento
          UE n. 2020/852 relativo all'istituzione di  un  quadro  che
          favorisce gli investimenti sostenibili e  recante  modifica
          del regolamento (UE) 2019/2088: 
                «Art.  17   (Danno   significativo   agli   obiettivi
          ambientali) - 1. Ai fini dell'articolo 3,  lettera  b),  si
          considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei  prodotti
          e dei servizi forniti da un'attivita'  economica,  compresi
          gli  elementi  di  prova  provenienti   dalle   valutazioni
          esistenti del  ciclo  di  vita,  tale  attivita'  economica
          arreca un danno significativo: 
                  a) alla mitigazione dei cambiamenti  climatici,  se
          l'attivita' conduce a  significative  emissioni  di  gas  a
          effetto serra; 
                  b) all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  se
          l'attivita'  conduce  a  un  peggioramento  degli   effetti
          negativi del clima attuale e del clima futuro  previsto  su
          se' stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 
                  c) all'uso  sostenibile  e  alla  protezione  delle
          acque e delle risorse marine, se l'attivita' nuoce: 
                    i) al buono stato o al buon potenziale  ecologico
          di  corpi  idrici,  comprese  le  acque  di  superficie   e
          sotterranee; o 
                    ii) al buono stato ecologico delle acque marine; 
                  d) all'economia circolare, compresi la  prevenzione
          e il riciclaggio dei rifiuti, se: 
                    i)    l'attivita'    conduce    a    inefficienze
          significative nell'uso dei materiali o nell'uso  diretto  o
          indiretto di risorse naturali quali  le  fonti  energetiche
          non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e  il
          suolo, in una o piu' fasi del ciclo di vita  dei  prodotti,
          anche   in   termini   di    durabilita',    riparabilita',
          possibilita'   di   miglioramento,   riutilizzabilita'    o
          riciclabilita' dei prodotti; 
                    ii) l'attivita' comporta un aumento significativo
          della produzione, dell'incenerimento  o  dello  smaltimento
          dei rifiuti, ad  eccezione  dell'incenerimento  di  rifiuti
          pericolosi non riciclabili; o 
                    iii) lo smaltimento a lungo termine  dei  rifiuti
          potrebbe causare un danno significativo e a  lungo  termine
          all'ambiente; 
                  e)    alla    prevenzione    e    alla    riduzione
          dell'inquinamento,  se  l'attivita'  comporta  un   aumento
          significativo  delle  emissioni  di   sostanze   inquinanti
          nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla  situazione
          esistente prima del suo avvio; o 
                  f)  alla   protezione   e   al   ripristino   della
          biodiversita' e degli ecosistemi, se l'attivita': 
                    i)  nuoce  in  misura  significativa  alla  buona
          condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o 
                    ii)  nuoce  allo  stato  di  conservazione  degli
          habitat e delle specie, comprese quelli  di  interesse  per
          l'Unione. 
                2. Nel valutare un'attivita'  economica  in  base  ai
          criteri  indicati  al   paragrafo   1,   si   tiene   conto
          dell'impatto    ambientale    dell'attivita'    stessa    e
          dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da  essa
          forniti  durante  il  loro  intero  ciclo   di   vita,   in
          particolare prendendo in considerazione produzione,  uso  e
          fine vita di tali prodotti e servizi.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo   09   luglio   1997,   n.   241,   (Norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Si riporta il testo del  comma  53,  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - 1.-52. Omissis. 
                53. A partire dal 1º gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito   con
          modificazioni   dalla   legge   22    maggio    2010,    n.
          73(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari  settori)
          : 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere»). - 1. - 3. 
                4. Ai  fini  del  contrasto  degli  illeciti  fiscali
          internazionali e  ai  fini  della  tutela  del  diritto  di
          credito dei  soggetti  residenti,  con  decorrenza  dal  1°
          (gradi) maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
          deliberazioni  di  modifica  degli  atti  costitutivi   per
          trasferimento all'estero della sede sociale delle  societa'
          nonche'  tutte  le  comunicazioni   relative   alle   altre
          operazioni  straordinarie,  quali  conferimenti  d'azienda,
          fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
          dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, nei confronti  degli  Uffici  del  Registro  imprese
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Istituto
          nazionale  per  la  previdenza  sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro. 
                5. Per  gli  stessi  fini  di  cui  al  comma  4,  le
          disposizioni contenute negli articoli 15 e 17  della  legge
          26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma  9,  del
          codice della navigazione, si applicano  anche  all'Istituto
          di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA)   e
          all'Agenzia delle entrate. Con riferimento  a  quest'ultima
          il previo accertamento di cui all'articolo 15  della  legge
          26  luglio  1984,  n.   413,   deve   intendersi   riferito
          all'assenza di carichi  pendenti  risultanti  dall'Anagrafe
          tributaria concernenti violazioni degli  obblighi  relativi
          ai  tributi  dalla   stessa   amministrati,   ovvero   alla
          prestazione, per l'intero ammontare di  detti  carichi,  di
          idonea  garanzia,  mediante  fideiussione   rilasciata   da
          un'azienda o istituto di  credito  o  polizza  fideiussoria
          rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione,  fino
          alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
          accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA  di  cui
          all'articolo 2778,  primo  comma,  numero  8),  del  codice
          civile sono collocati, per l'intero ammontare,  tra  quelli
          indicati  al  numero  1)  del  primo  comma  del   medesimo
          articolo. 
                6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici
          tributo appositamente istituiti. 
                6-bis. Fatta salva la disciplina vigente  in  materia
          di  indebiti  relativi  a   prestazioni   previdenziali   e
          assistenziali,   il   recupero   coattivo    delle    somme
          indebitamente   erogate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  nonche'  dei  crediti  vantati
          dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma  12,
          della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  e  riconosciuti  ai
          sensi dell'articolo  6,  comma  26,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
          ai sensi e  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                6-ter. L'INPS provvede a  determinare  i  criteri,  i
          termini e le  modalita'  di  gestione  delle  somme  e  dei
          crediti di  cui  al  comma  6-bis  nelle  fasi  antecedenti
          l'iscrizione a ruolo. 
                6-quater.  All'articolo  3,   comma   25-bis,   primo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, dopo le parole: «l'attivita' di  riscossione»  sono
          inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,». 
                6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
          dal 1º gennaio 2011.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. 
                2. Le dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione  dei  dati  relativi  all'applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
                2-bis. Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                2-ter. I soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
          commi 2 e 2-bis, non  obbligati  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei  consulenti  del  lavoro,  nonche'  gli  iscritti   nel
          registro dei revisori legali; 
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
                3-ter. 
                4. I soggetti di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis. 
                5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
                6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche
          se  non  richiesta,   ricevuta   di   presentazione   della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
                6-bis. Se il contribuente o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta. 
                7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono
          in  via  telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia   delle
          entrate entro quattro  mesi  dalla  data  di  scadenza  del
          termine  di  presentazione  ovvero,  per  le  dichiarazioni
          presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi  dalla
          data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  ove  non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
                7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e
          3, presentano in via telematica  le  dichiarazioni  per  le
          quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un  mese
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          alle banche e agli uffici postali. 
                7-ter.  Le  dichiarazioni  consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
                8.  La  dichiarazione  si  considera  presentata  nel
          giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla  banca  o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
                9. I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
                9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
                10. La prova della presentazione della  dichiarazione
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
                11.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano  anche  alla  presentazione  delle  dichiarazioni
          riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
                13.  Ai  soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77(Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  119(Incentivi  per  l'efficienza   energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
          sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°  luglio  2022
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente disposizione. Per la parte di  spesa
          sostenuta nell'anno 2022, la  detrazione  e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5.   Per   l'installazione   di    impianti    solari
          fotovoltaici connessi alla rete  elettrica  su  edifici  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per  le  spese
          sostenute dal 1° luglio 2020 al  31  dicembre  2021,  nella
          misura del 110 per cento, fino ad un ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a euro 48.000  e  comunque
          nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza
          nominale dell'impianto solare  fotovoltaico,  da  ripartire
          tra gli aventi diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari
          importo e in quattro quote annuali di pari importo  per  la
          parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno   2022,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute dal 1° luglio  2020  al  30  giugno
          2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
          per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  di  cui
          all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura  del  110
          per cento, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
          quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
          pari importo per la  parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
          2022,    sempreche'    l'installazione     sia     eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo e  comunque  nel  rispetto  dei  seguenti
          limiti di spesa, fatti salvi gli  interventi  in  corso  di
          esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno  o  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno
          secondo la definizione di cui al comma 1-bis  del  presente
          articolo; euro 1.500 per gli  edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  massimo   di   otto
          colonnine; euro 1.200 per gli edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  superiore  a   otto
          colonnine. L'agevolazione si intende riferita  a  una  sola
          colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi  effettuati  dalle  persone
          fisiche di cui al comma 9, lettera a),  per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a),  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per
          i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
          lavori  per  almeno  il  60   per   cento   dell'intervento
          complessivo, la detrazione del 110 per cento  spetta  anche
          per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al  presente  articolo.  In  caso  di
          dichiarazione  presentata  direttamente  dal   contribuente
          all'Agenzia delle  entrate,  ovvero  tramite  il  sostituto
          d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente,
          il   quale   intenda   utilizzare   la   detrazione   nella
          dichiarazione dei redditi, non e' tenuto  a  richiedere  il
          predetto visto di conformita'. Il visto di  conformita'  e'
          rilasciato  ai   sensi   dell'articolo   35   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  dai  soggetti  indicati
          alle lettere a) e  b)  del  comma  3  dell'articolo  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto del Ministro  della  transizione  ecologica.  Nelle
          more dell'adozione  dei  predetti  decreti,  la  congruita'
          delle spese e' determinata facendo  riferimento  ai  prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.» 
                «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono,  negli  anni  2020  e  2021,  spese   per   gli
          interventi elencati al comma 2  possono  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo   diretto   della    detrazione    spettante,
          alternativamente: 
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
          del credito ad altri soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari finanziari. 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1 
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,
          spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445,  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u)  qualitadi  legale  rappresentante  di   persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.    18    (Autocertificazione).    -    1.    Le
          amministrazioni adottano le misure organizzative  idonee  a
          garantire l'applicazione delle disposizioni in  materia  di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
                2. I documenti attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e
          stati   soggettivi,   necessari   per   l'istruttoria   del
          procedimento,  sono  acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in
          possesso  dell'amministrazione  procedente,   ovvero   sono
          detenuti,    istituzionalmente,    da    altre    pubbliche
          amministrazioni.    L'amministrazione    procedente    puo'
          richiedere agli interessati i soli elementi  necessari  per
          la ricerca dei documenti. 
                3.   Parimenti   sono   accertati    d'ufficio    dal
          responsabile del procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le
          qualita' che la stessa amministrazione procedente  o  altra
          pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. 
                3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di  parte,
          che hanno ad oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici
          comunque denominati, indennita', prestazioni  previdenziali
          e  assistenziali,  erogazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          finanziamenti,  prestiti,   agevolazioni,   da   parte   di
          pubbliche   amministrazioni   ovvero   il    rilascio    di
          autorizzazioni  e  nulla  osta  comunque   denominati,   le
          dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
          e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione  comprovante
          tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi  richiesti  dalla
          normativa di riferimento, fatto comunque salvo il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   79   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  79  (Ulteriori  agevolazioni  fiscali  per  il
          settore turistico e termale). 1. Il credito di imposta  per
          la riqualificazione  e  il  miglioramento  delle  strutture
          ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          riconosciuto, nella misura del 65  per  cento,  per  i  due
          periodi d'imposta successivi a quello in  corso  alla  data
          del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
          periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Ai fini di cui  al  secondo  periodo  non  si
          applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma  3
          del citato articolo 10 del decreto-legge n.  83  del  2014.
          Per quanto non diversamente disposto dal presente  articolo
          si osservano,  ove  applicabili,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014. 
                2. Sono comprese tra i  beneficiari  del  credito  di
          imposta di  cui  al  presente  articolo  le  strutture  che
          svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
          20  febbraio  2006,  n.  96,  e  dalle   pertinenti   norme
          regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge
          24 ottobre  2000,  n.  323,  queste  ultime  anche  per  la
          realizzazione di piscine termali e  per  l'acquisizione  di
          attrezzature   e   apparecchiature   necessarie   per    lo
          svolgimento delle attivita' termali, nonche'  le  strutture
          ricettive all'aria aperta. 
                3.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 180 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021 e di 100  milioni  di  euro  per  il
          2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
          114. 
                4. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
          10, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n.  106,  e'  adeguato  alle  disposizioni   del   presente
          articolo.». 
              - Il Regolamento (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre
          2013(applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»)
          della Commissione  europea  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - La comunicazione della  Commissione  europea  del  19
          marzo 2020, C (2020) 1863 «Quadro temporaneo per le  misure
          di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
          emergenza  del  COVID-19»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea C 91I del 20 marzo 2020. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge  24
          dicembre 2012, n. 234(Norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Disposizioni urgenti  per  riqualificare  e
          migliorare le strutture ricettive  turistico-alberghiere  e
          favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). -  1.
          Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva
          per  accrescere  la   competitivita'   delle   destinazioni
          turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  per  i  due
          successivi, alle imprese alberghiere  esistenti  alla  data
          del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto  un  credito  d'imposta
          nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
          un massimo di 200.000  euro  nei  periodi  d'imposta  sopra
          indicati per gli interventi di cui al comma 2.  Il  credito
          d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
          massimo di cui al comma 7. 
                2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto  per  le  spese  relative  a   interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive modificazioni, o a  interventi  di  eliminazione
          delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
          gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche  tenendo  conto  dei
          principi  della  "progettazione  universale"  di  cui  alla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, e di  incremento  dell'efficienza  energetica,
          ovvero per le tipologie di spesa di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, secondo le modalita' ivi previste. 
                2-bis. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto anche nel  caso  in  cui  la  ristrutturazione
          edilizia di cui  al  comma  2  comporti  un  aumento  della
          cubatura complessiva, nei limiti  e  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni.  Entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          sono stabilite le  disposizioni  applicative  del  presente
          comma, con riferimento, in particolare, a: 
                  a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
          credito d'imposta; 
                  b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
                  c) le procedure per l'ammissione al beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
                  d) le  soglie  massime  di  spesa  ammissibile  per
          singola voce di spesa sostenuta; 
                  e) le procedure di recupero nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
                2-ter. (abrogato). 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          ripartito in tre quote annuali di pari importo e,  in  ogni
          caso, e' riconosciuto nel rispetto della normativa  europea
          in tema di aiuti di  Stato,  con  particolare  riguardo  al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  de  minimis,  e   alla   comunicazione   della
          Commissione  europea  del  19  marzo  2020,  C(2020)  1863,
          'Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19', e successive modificazioni. Il credito d'imposta
          non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,   e   successive   modificazioni,   ed   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni. La prima quota del credito
          d'imposta  relativo  alle  spese  effettuate  nel   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' utilizzabile non prima del  1°  gennaio
          2015. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico  e   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,   da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabilite  le   disposizioni   applicative   del   presente
          articolo, con riferimento, in particolare, a: 
                  a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
          credito d'imposta 
                  b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
                  c) le procedure per l'ammissione al beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
                  d) le  soglie  massime  di  spesa  ammissibile  per
          singola voce di spesa sostenuta; 
                  e) le procedure di recupero nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73 
                5. (abrogato). 
                6.  Per  favorire  il  rafforzamento  delle   imprese
          turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici  e
          reti d'impresa: 
                  a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                    1)  al  comma  4,  le  parole:   "nei   territori
          costieri" sono  soppresse,  le  parole:  "con  Decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo"  e  le  parole:  "nei
          medesimi territori" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nei
          territori interessati"; 
                    2) al comma  5,  al  primo  periodo,  le  parole:
          "entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015,  dalle  Regioni
          d'intesa con  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso; 
                    3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
                  "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati
          ai sensi  dei  commi  4  e  5,  possono  essere  realizzati
          progetti pilota, concordati con i Ministeri  competenti  in
          materia di  semplificazione  amministrativa  e  fiscalita',
          anche al fine di aumentare  l'attrattivita',  favorire  gli
          investimenti e creare  aree  favorevoli  agli  investimenti
          (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione  delle  aree
          del   distretto,   per   la    realizzazione    di    opere
          infrastrutturali,  per  l'aggiornamento  professionale  del
          personale, per la promozione delle nuove tecnologie"; 
                4) al comma 6, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "b) i distretti costituiscono  'zone  a  burocrazia
          zero' ai sensi dell'articolo 37-bis  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre  2012,  n.  221;  restano  esclusi  dalle
          misure di semplificazione le  autorizzazioni  e  gli  altri
          atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 
                  b)  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma   1
          dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,  n.   221,   le   misure   di   agevolazione   e   di
          semplificazione connesse al regime proprio  delle  "zone  a
          burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le  aree  e
          gli  immobili  ricadenti   nell'ambito   territoriale   del
          distretto   turistico,   ancorche'   soggetti   a   vincolo
          paesaggistico-territoriale      o      del       patrimonio
          storico-artistico; 
                  c) il contratto di  rete  di  cui  all'articolo  3,
          comma 4-ter, del decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e  successive  modificazioni,  e'  utilizzabile  con
          riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
          dei  seguenti   obiettivi:   supportare   i   processi   di
          riorganizzazione della  filiera  turistica;  migliorare  la
          specializzazione  e   la   qualificazione   del   comparto;
          incoraggiare gli investimenti per accrescere  la  capacita'
          competitiva  e  innovativa   dell'imprenditoria   turistica
          nazionale, in particolare sui mercati esteri. 
                7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  del
          credito d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2015,  di  50
          milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7  milioni  di  euro
          per gli anni 2017 e 2018 e di  16,7  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede  ai  sensi  dell'articolo  17.  Il
          credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
          alberghiere indicate  al  medesimo  comma  e'  riconosciuto
          altresi' per le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,
          comprese quelle  per  l'acquisto  di  mobili  e  componenti
          d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
          ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
          beni oggetto degli investimenti prima  dell'ottavo  periodo
          d'imposta successivo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  1037  a  1050
          dell'articolo  1,  della  legge  30   dicembre   2020,   n.
          178(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2021 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2021-2023): 
                «Art. 1. 1.- 1036. Omissis. 
                1037. Per l'attuazione del programma Next  Generation
          EU e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 40.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione od organismo  titolare  e/o  attuatore  dei
          progetti,  sulla  base  delle  procedure  definite  con  il
          decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del  sistema  di
          gestione e controllo delle componenti del  Next  Generation
          EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla contabilita' speciale n.  1778,  intestata  «
          Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »,  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza  dal  1°  gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale  di  consulenza,  studio  e  ricerca.
          L'unita' di missione, oltre che di personale di  ruolo  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avvalersi,
          nei limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  del
          medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita'  di  personale
          non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
          comando, distacco o altro analogo istituto  previsto  dagli
          ordinamenti    delle    amministrazioni    di    rispettiva
          appartenenza ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
          comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
          parola:   "Ministro"   e'   sostituita   dalla    seguente:
          "Ministero".». 
              - Si riporta  il  comma  6-bis,  dell'articolo  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 2 (Cabina di regia).- 1. E' istituita presso la
          Presidenza del Consiglio dei ministri la  Cabina  di  regia
          per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presieduta
          dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
          partecipano i Ministri e i  Sottosegretari  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
          delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
          alle  specifiche  esigenze  connesse  alla  necessita'   di
          assicurare  la  continuita'   dell'azione   amministrativa,
          garantendo l'apporto  delle  professionalita'  adeguate  al
          raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui  al
          presente comma,  per  il  medesimo  periodo  in  cui  resta
          operativa la Cabina di regia di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'   sospesa
          l'applicazione  di  disposizioni  che,  con   riguardo   al
          personale  che  a  qualunque  titolo  presta   la   propria
          attivita'  lavorativa  presso  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
          il  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
          dipendenti pubblici, titolari di  interventi  previsti  nel
          PNRR, ovvero  nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano  il  rientro  del
          medesimo  personale  presso  l'amministrazione  statale  di
          provenienza.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   revoca
          dell'incarico, o di non  rinnovo  dello  stesso,  ai  sensi
          della vigente disciplina. 
                2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Cabina  di  regia
          esercita  poteri  di  indirizzo,  impulso  e  coordinamento
          generale sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri puo'  delegare  a  un
          Ministro o a un Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  lo  svolgimento  di  specifiche
          attivita'. La Cabina di regia in particolare: 
                  a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  anche  con  riferimento   ai
          rapporti con i diversi livelli territoriali; 
                  b) effettua la ricognizione  periodica  e  puntuale
          sullo stato di attuazione degli interventi, anche  mediante
          la formulazione di indirizzi  specifici  sull'attivita'  di
          monitoraggio e controllo svolta dal Servizio  centrale  per
          il PNRR, di cui all'articolo 6; 
                  c) esamina,  previa  istruttoria  della  Segreteria
          tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
          profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
          materia e, con riferimento  alle  questioni  di  competenza
          regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie e  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome; 
                  d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per  il
          programma di governo, il monitoraggio degli interventi  che
          richiedono adempimenti normativi e segnala  all'Unita'  per
          la razionalizzazione e il miglioramento  della  regolazione
          di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di  interventi
          normativi idonei a  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          attuazione; 
                  e) trasmette alle Camere  con  cadenza  semestrale,
          per  il  tramite  del  Ministro  per  i  rapporti  con   il
          Parlamento, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1,  comma
          1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche',  anche
          su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni  elemento
          utile a valutare lo stato di avanzamento degli  interventi,
          il loro  impatto  e  l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi
          perseguiti,  con  specifico  riguardo  alle  politiche   di
          sostegno   per   l'occupazione   e    per    l'integrazione
          socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e  alla
          partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
                  f)  riferisce  periodicamente  al   Consiglio   dei
          ministri sullo stato di avanzamento  degli  interventi  del
          PNRR; 
                  g) trasmette, per il tramite, rispettivamente,  del
          Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  della
          Segreteria tecnica  di  cui  all'articolo  4  del  presente
          decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e)  del
          presente   comma   alla   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e al Tavolo  permanente  di  cui  all'articolo  3  del
          presente decreto, i  quali  sono  costantemente  aggiornati
          dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
          e le eventuali criticita' attuative; 
                  h) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli
          di governo e  propone,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,
          l'attivazione dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo
          12; 
                  i) assicura la  cooperazione  con  il  partenariato
          economico,  sociale  e  territoriale  mediante  il   Tavolo
          permanente di cui all'articolo 3; 
                  l)   promuove   attivita'   di    informazione    e
          comunicazione coerenti con l'articolo  34  del  Regolamento
          (UE) 2021/241. 
                3. Alle sedute della Cabina di  regia  partecipano  i
          Presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  quando  sono  esaminate  questioni  di
          competenza di una singola  regione  o  provincia  autonoma,
          ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
          province autonome,  quando  sono  esaminate  questioni  che
          riguardano piu' regioni  o  province  autonome,  ovvero  il
          Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia  quando
          sono esaminate questioni di interesse locale; in tali  casi
          alla seduta partecipa sempre il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, che puo'  presiederla  su  delega
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Alle  sedute
          della Cabina di regia possono essere inoltre  invitati,  in
          dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei
          soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
          i referenti o rappresentanti  del  partenariato  economico,
          sociale e territoriale. 
                4. Il Comitato interministeriale per  la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge  1°  marzo
          2021 n. 22, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale  per  la
          transizione  ecologica  di  cui  all'articolo  57-bis   del
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
          sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
          rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso  e
          coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
          che ha la facolta' di partecipare attraverso  un  delegato.
          Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
          nel PNRR possono sottoporre alla Cabina  di  regia  l'esame
          delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
          del Comitato interministeriale. 
                5.  Negli  ambiti  in  cui  le  funzioni  statali  di
          programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
          PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
          il   coordinamento   con   l'esercizio   delle   competenze
          costituzionalmente attribuite alle regioni,  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano e agli enti  locali,  e  al
          fine di  assicurarne  l'armonizzazione  con  gli  indirizzi
          della Cabina di regia di  cui  al  comma  2,  del  Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  ecologica  di  cui
          all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 e del Comitato interministeriale per la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, e con  la  programmazione  dei
          fondi strutturali e di investimento europei  per  gli  anni
          2021-2027, il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
          Comitati predetti e, su  impulso  di  questi,  promuove  le
          conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
          unificata. Nei casi di cui  al  primo  periodo,  quando  si
          tratta di materie nelle quali  le  regioni  e  le  province
          autonome  vantano  uno  specifico  interesse,  ai  predetti
          Comitati partecipa anche  il  Presidente  della  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome. 
                6.  All'articolo  57-bis,  comma   7,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   "composto   da   due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie,". 
                6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri  puo'
          deferire  singole  questioni  al  Consiglio  dei   ministri
          perche' stabilisca le direttive alle  quali  la  Cabina  di
          regia deve attenersi, nell'ambito delle norme  vigenti.  Le
          amministrazioni  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   8
          assicurano che, in sede di definizione delle  procedure  di
          attuazione degli interventi del  PNRR,  almeno  il  40  per
          cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,  anche
          attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
          di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
          salve le specifiche allocazioni territoriali gia'  previste
          nel PNRR. Il Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  attraverso  i
          dati rilevati dal  sistema  di  monitoraggio  attivato  dal
          Servizio centrale  per  il  PNRR  di  cui  all'articolo  6,
          verifica  il  rispetto  del  predetto  obiettivo   e,   ove
          necessario, sottopone gli  eventuali  casi  di  scostamento
          alla Cabina di  regia,  che  adotta  le  occorrenti  misure
          correttive e propone eventuali misure compensative.". 
              - Il testo del Trattato sul  Funzionamento  dell'Unione
          Europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          Europa C 202 del 7 giugno 2016.